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Il consenso informato è la manifestazione di volontà che il paziente esprime liberamente in ordine ad un trattamento sanitario.

Non è un mero obbligo formale per il quale i medici e tutti gli esercenti le professioni sanitarie debbano redigere e far firmare ai pazienti prima di un intervento sanitario.

Le nuove disposizioni normative, infatti, abbracciano un profondo cambiamento culturale che abbandona la visione paternalistica del medico che decideva in nome e per conto del paziente il quale non necessitava di altro che di una semplice descrizione della prestazione da farsi.

La legge 219 innova rispetto al passato ed obbliga il medico a sposare una vision in cui il paziente è parte attiva del processo decisionale.

Il medico non ha più la discrezionalità di decidere quali informazioni discutere con il paziente, deve instaurare una comunicazione bilaterale con il paziente, con le sue specifiche condizioni, necessità ed aspettative.

 

Articolo 32 della Costituzione

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

 

 

Legge 219 del 2017 | Articoli e Commi di rilievo

ARTICOLO 1 | CONSENSO INFORMATO

Articolo 1 comma 1
La legge ….. stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 1 comma 2
E’ promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o persone di fiducia.

Articolo 1 comma 3
Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonchè riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.

Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Articolo 1 comma 4
Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni …… e’ inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Articolo 1 comma 5
Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, … , qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, …., il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento (n.b. sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale).

Articolo 1 comma 8
Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.

 

ARTICOLO 2 | TERAPIA DEL DOLORE, DIVIETO DI OSTINAZIONE IRRAGIONEVOLE NELLE CURE E DIGNITÀ NELLA FASE FINALE DELLA VITA

Articolo 2 comma 1
Il medico, ….., anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario……. è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore,.. .

Articolo 2 comma 2
Nei casi di paziente con prognosi infausta …, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.

 

ARTICOLO 3 | MINORI ED INCAPACI

Articolo 3 comma 1
.. .La persona minore di età o incapace deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà

Articolo 3 comma 2
Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità,.. .

Articolo 3 comma 5
Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure …. del minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare ….

 

ARTICOLO 4 | DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Articolo 4 comma 1
Ogni persona …., in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto …. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Articolo 4 comma 5

…. il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. ….

 

Un consenso giuridicamente valido (art.50 c.p.) deve essere:

  1. personale: espresso direttamente dal soggetto per il quale è previsto l’intervento-accertamento , salvo i casi di incapacità, riguardanti i minori e gli infermi di mente;
  2. libero: non condizionato da pressioni psicologiche da parte di altri soggetti;
  3. esplicito: manifestato in maniera chiara e non equivocabile;
  4. consapevole: formato solo dopo che il paziente ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per maturare una decisione;
  5. specifico: l’accettazione del paziente deve essere indirizzata a specifiche procedure con elevato grado di dettaglio, mentre non avrebbe alcun valore giuridico un consenso del tutto generico al trattamento.
  6. attuale;
  7. revocabile in ogni momento.

Cosa va discusso con il paziente?

  1. Con il consenso informato, il medico entra nella specificità, vanno discusse in dettaglio i rischi, le complicanze, le possibilità di superarle;
  2. Vanno discusse le alternative, i rischi, le possibili complicanze delle alternative e le individuali possibilità di superarle;
  3. devono essere ben chiari al paziente le conseguenze di un eventuale rifiuto dell’intervento e le individuali possibilità di superarle;
  4. Il consenso informato non è un foglio da firmare ma è un processo comunicativo bilaterale;
  5. Il medico dovrebbe consegnare al paziente del materiale informativo da poter leggere, su cui poter riflettere e lasciare il tempo per far emergere nuove domande. Meglio che consegna della nota informativa e firma del consenso avvengano in giorni successivi;
  6. Evitare il gergo incomprensibile. Le spiegazioni a livello generale andrebbero offerte ad un livello divulgativo e comunque tenendo conto del livello socioculturale del paziente;
  7. Le conversazioni sul consenso informato vanno documentate accuratamente ed in cartella;
  8. Individuare e basare il consenso informato sul rischio specifico, considerando, con modalità olistiche, l’intero ambiente di vita del paziente con le sue aspettative, paure, ed obiettivi entrando anche, se possibile, nella propria sfera umana ed emotiva.  L’obiettivo è cercare di raccogliere la sua fiducia e percorrere una strada condivisa che giunga ad una decisione consapevole.
  9. Il paziente deve essere reso consapevole che può ritirare il consenso fino all’ultimo momento;

 

Focus su possibile consenso informato per intervento chirurgico tradizionale di ernia

Per esprimere un corretto consenso informato in caso di intervento chirurgico di ernia una delle tematiche da affrontare secondo la legge 219 sono le possibili complicanze di infezione post-intervento.

In merito a questa complicanza sarebbe opportuno individuare e comunicare il rischio individuando tre livelli di gravità in cui la complicanza si può manifestare. Un basso livello di gravità che conun adeguato igiene della ferita ed antibiotici si può risolvere in poco tempo e bene; un livello medio di gravità può includere infezione più profonda che richiede  in alcuni casi la rimozione della rete di riparazione  per drenare l’infezione; infine la più grave delle complicanze dove l’infezione può evolvere in fascite necrotizzante con pericolo di vita.

Poi c’è un ulteriore livello di spiegazione circa una complicanza, che è la capacità individuale del paziente di combattere quella complicanza. Ovvero, un ventenne in salute la combatte le infezioni descritte differentemente rispetto ad un paziente 60nne neoplastico.

La cosa interessante è l’immagine di professionalità che tramettiamo al paziente che  tra l’altro capisce che stiamo prendendo seriamente anche un intervento di routine, sà così che è in buone mani. Inoltre nei casi rari in cui le complicanze si dovessero presentare, il paziente ed i parenti non vengono presi alla sprovvista e tra le altre cose sarebbero meno propensi nell’intentare un’azione legale.

 

Il consenso informato è sempre obbligatorio?

Il consenso informato è sempre obbligatorio, le uniche eccezioni all’obbligo del consenso informato sono:

  • le situazioni nelle quali la persona malata abbia espresso esplicitamente la volontà di non essere informata;
  • le situazioni di urgenza, ovvero quando le condizioni della persona siano talmente gravi e pericolose per la sua vita da richiedere un immediato intervento. In questi casi si parla di “consenso presunto”;
  • i casi in cui il paziente si sottopone alle cure di routine (prelievo ematico). In questo caso si può parlare di “consenso implicito”;
  • i casi nei quali le indagini diagnostiche precedenti all’intervento non hanno consentito al chirurgo di avere una previsione definitiva e certa dell’intervento. In questo caso si parla di “consenso allargato”;
  • i trattamenti sanitari obbligatori (TSO).