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Una delle  innovazioni di rilievo della legge Gelli-Bianco è stata la consacrazione di uno specifico iter procedimentale per giungere all consulenza tecnica preventiva, che è la condizione per procedere nelle richieste risarcitorie per responsabilità sanitaria.

Non più un solo perito ma un collegio di medici

Dato che molte (se non tutte) le vertenze in materia di responsabilità sanitaria dipendono dalla valutazione delle condotte mediche, si è stabilito che, prima di procedere con la causa, il Giudice nomini un collegio di medici (un medico-legale ed uno o più specialisti) per una consulenza tecnica preventiva, ex art. 696 bis del codice di procedura civile.

L’intento del legislatore

Le due domande che si pose il legislatore furono:

  1. Un medico solo può valutare un iter diagnostico terapeutico multidisciplinare? o ancora, ad esempio, un fisiatra può valutare l’operato di un’equipe di ginecologia oncologica?
    R. No!
  2. dato che il 99% delle azioni legali in materia di responsabilità sanitaria  necessitano di valutare il comportamento di un medico, è giusto attendere anche 24mesi prima che un perito venga nominato?
    R.No!
Quindi si è giunta alla doppia conclusione che nei procedimenti civili che penali ad oggetto la responsabilità sanitaria obbligatoriamente:
  1. prima di poter procedere col giudizio bisogna condurre una perizia ed un tentativo di conciliazione (condizione di procedibilità);
  2.  la perizia sia affidata ad un medico specialista in medicina legale ed ad uno o più specialisti competenti nella specifica disciplina, che abbiano quindi pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento.

 

Condizione di Procedibilità

Questa è una <<condizione di procedibilità>>, che va dunque esperita prima di procedere con il procedimento civile per il risarcimento.

In alternativa, la condizione di procedibilità si può soddisfare promuovendo un procedimento di mediazione, che talvolta (anche se di rado) può far mettere le parti d’accordo.

La centralità della perizia nel quadro normativo

 Il giudice per decidere serenamente su di un caso di responsabilità sanitaria ha bisogno di essere affiancato da esperti in materia, professionisti in determinate branche con specifiche expertise in determinati campi. Per fare un esempio in cardiologia si possono avere delle ulteriori expertise in cardiologia clinica, cardiologia pediatrica, cardiologia interventistica, aritmologia, ecc.
Il proctologo, ad esempio, spesso è un medico specialista in gastroenterologia con expertise specifiche sulle patologie del colon-retto, è giusto che venga valutato da un’altro proctologo.
Un errore di valutazione causato da un perito poco pratico in materia potrebbe costare la vita professionale ad un esercente le professioni sanitarie (medico, infermiere, ecc) perché poi il giudice la traduce in sentenza.
La perizia deve essere fatta bene, dovrebbe essere inequivocabile, che riporti con meticolosa trasparenza i fatti e richiami le evidenze scientifiche. In questo modo sarà anche meno “interessante” per le parti ricorrere in secondo grado e cassazione.

La tutela dei pazienti : attacco alla medicina difensiva

La tutela immediata ricade soprattutto su medici e strutture, che riducono i tempi processuali ed il carico di oneri dovuti alla giustizia. Ricordiamo però che il fine ultimo di questo provvedimento è sempre la tutela dei pazienti e dei cittadini, che anche in questo caso è fatta salva andando a colpire duramente il fenomeno della medicina difensiva.
Perché i neurochirurghi pediatrici, tanto per fare un esempio, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo sapendo che semmai dovessero incappare in un errore, a giudicarli nel loro operato sarebbe un altro neurochirgo pediatrico e non un’odontoiatra come in passato è successo.
Ricapitolando il legislatore :
  • anteporre la perizia alla causa;
  • fa in modo che la perizia venga fatta da un team di super esperti;

La non soccombenza alle spese per il paziente

Questo “iter” ha anche la meritoria peculiarità di non contemplare la condanna alle spese in caso di soccombenza. Perciò il paziente, quand’anche avesse torto, non correrà il rischio di dover rifondere le spese alla struttura sanitaria.

I nuovi albi dei periti e dei consulenti tecnici

Tra gli altri adempimenti della legge n.24/2017 è incluso (articolo 15) quello concernente la costituzione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici* nei procedimenti per responsabilità professionale.
La norma impone quindi l’istituzione di albi possibilmente regolamentati in modo uniforme sul territorio nazionale.

Nella realtà dei fatti, nei primi venti anni del 2000, si sono riscontrati fenomeni inaccettabili, come ho detto hanno  chiamato odontoiatri a fare perizie su pazienti neurologici, o  l’amico otorino a fare la perizia su un paziente chirurgico.

Se la responsabilità del medico è da indicare in campo laparoscopico robotico allora dobbiamo chiamare un chirurgo che ha una consolidata expertise in laparoscopia magari con l’uso del robot “da Vinci”!

 

La nomina dei CTU nel testo di legge 24/2017 articolo 15

Comma 1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o piu’ specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento,…  non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che …. siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.

Comma 2
. Negli albi dei consulenti ….. devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi e’ indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l’esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.

Comma 3
. Gli albi dei consulenti ….. devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

Comma 4
. Nei casi di cui al comma 1, l’incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l’aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall’articolo 53 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia…. .

Legge Gelli testo completo- Legge 24/2017 – Gazzetta Ufficiale

Nota. L’articolo 696 bis c.p.c., introdotto dal d.l. n. 35/2005, norma lo strumento della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite.

 

Protocollo CSM, CNF, FNOMCeO
 24 maggio 2018  – Regole per la formazione degli Albi 

Il Consiglio Superiore della Magistratura in un  protocollo di intesa con il Consiglio Nazionale Forense e  la Federazione Nazionale Medici Chirurghi e Odontoiatri approvato l’24 maggio 2018  definisce una revisione sistematica delle modalità di tenuta di tali albi, al fine di individuare professionalità qualificate per supportare l’opera dell’autorità giudiziaria e, nel contempo, per offrire una platea completa di specializzazioni “utilizzabili”.

Il protocollo, pertanto, si occupa in primo luogo di definire le linee guida per la strutturazione degli albi, sotto il profilo dei diversi profili professionali i cui saperi sono necessari nei procedimenti per responsabilità medica, delle modalità di identificazione e categorizzazione delle specializzazioni, delle modalità di tenuta e revisione degli albi.

Viene poi raccomandata la formazione di un fascicolo personale che raccolga dati e titoli di ciascun iscritto, così da fornire le opportune informazioni agli utenti.

Infine, viene dedicato spazio all’opportunità di rendere gli albi pubblici ed accessibili a tutti gli utenti, anche attraverso il ricorso a strumenti informatici.

Il Requisito principale per l’iscrizione all’Albo: onorabilità e “speciale competenza”. La “speciale competenza” non si esaurisce di norma nel mero possesso del titolo di specializzazione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall’esperienza professionale del singolo esperto:

  • Esercizio della professione per un periodo minimo successivo al titolo di specializzazione (orientativamente non inferiore ai 5 anni);
  • Adeguato curriculum formativo post-universitario (corsi universitari, corsi di aggiornamento, eventuali attività di docenza);
  • Adeguato curriculum professionale (posizioni ricoperte, attività svolte nella propria carriera – datori di lavoro, strutture, attività);
  • Eventuale curriculum scientifico (attività di ricerca, pubblicazioni, iscrizione a società scientifiche);
  • Eventuali riconoscimenti accademici e professionali;

Per i medici legali, tenuto conto della presenza necessaria di questa figura nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria, appare adeguato che, in questo caso, non sia mai richiesto il periodo minimo di esercizio della professione, restando invece fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.*

Conclusioni

Qui la legge Gelli innova radicalmente circa gli accertamenti peritali e consulenziali. Stabilisce in sintesi che non può essere più un solo medico a giudicare se il fatto può aver dato profili di responsabilità.

Ma deve essere almeno nominato un medico legale ed un medico specialista con specifica e pratica conoscenza nella branca di cui si controverte.

Se ho un controversia relativa ad un trauma da fecondazione assistita ad esempio non posso chiamare un ginecologo con expertise nella rimozione delle neoplasie alle ovaie.. Quindi qui parliamo di expertise, sarà quindi quel medico con specializzazione in ostetricia e ginecologia ma con specifiche expertise in fecondazione assistita.

Il pensiero di Pasquale Giuseppe Marcrì dopo i primi anni dalla legge

Questo dopo tre anni viene fatto? No! sostiene Pasquale Giuseppe Macrì, medico legale Federsanità ANCI nazionale ed esperto in diritto sanitario , o meglio, il giudice scrupoloso lo faceva anche prima, mentre coloro che non lo facevano prima continuano a non farlo ora. Attenzione però che questo dato non è verificato. È una sensazione, che dovrà essere certificata dai dati,  proveniente, a due anni dall’emanazione della leggea.

La legge, probabilmente è carente nella misura in cui non ha previsto una penalità per il magistrato che non si attiene!! Speriamo vivamente si possa in futuro proporre un  semplice ma importante  emendamento per colmare questo vuoto.