Legge Gelli: Retroattività ed Ultrattività delle Polizze
La legge 24/2017 ha introdotto importanti novità per le polizze assicurative in campo sanitario, a partire dall’obbligo di assicurazione sia per gli esercenti le professioni sanitarie (colpa grave), che per le strutture sanitarie e sociosanitarie (responsabilità civile), in quest’ultimo caso è possibile anche optare per forme alternative.
La legge poi obbliga le compagnie di assicurazione di inserire nei contratti di assicurazione un periodo di validità retroattiva ed ultrattiva di 10 anni.
Questo è previsto per tutelare i professionisti da eventuali azioni legali per eventi accaduti prima della prestazione sanitaria e per eventi che potrebbero accadere dopo, in particolare la polizza dovrà coprire la responsabilità sanitaria in un lasso temporale di venti anni:
avvenute oggi per eventi avversi accaduti fino a dieci anni prima (retroattività) oppure per eventi avversi che potranno accadere 10 anni dopo l’avvenuta prestazione sanitaria (ultrattività)
Efficacia temporale: retroattività di 10 anni
La compagnia assicurativa sarà obbligata ad operare per le richieste di risarcimento che sono presentate per la prima volta durante il periodo di vigenza della polizza e che si riferiscono a fatti verificatisi in tale periodo e nei dieci anni precedenti la stipula del contratto assicurativo.
La compagnia quindi dovrà pagare per un evento, causato da una prestazione sanitaria, accaduto fino a 10 anni prima, purché di tale evento avverso sia stata avvisata la compagnia di assicurazione.
Efficacia Temporale: Ultrattività 10 anni
le compagnie assicurative vengono obbligate ad ammettere richieste di risarcimento a copertura di eventualità già incluse nel contratto, anche dopo la scadenza della polizza stessa.
Il risarcimento sarà corrisposto solo per i casi in cui il sinistro abbia avuto origine nel periodo in cui la polizza era effettivamente in vigore.
In altre parole, l’obbligo introdotto estende la copertura assicurativa a dieci anni dalla fine della validità della polizza assicurativa RC professionale, purché l’origine dell’eventuale danno o sinistro sia avvenuto mentre la polizza era ancora attiva a tutti gli effetti.
L’intento del legislatore nella disciplina dell’estensione della garanzia assicurativa
L’intento del legislatore con questa disposizione è dare maggiori certezze a strutture ed esercenti rispetto all’efficacia nel tempo della tutela assicurativa .
Gli obiettivi che il legislatore si prefigge con la nuova disciplina per il trasferimento del rischio sanitario sono:
- Migliorare la trasparenza in sanità per rendere certa ed effettiva la copertura assicurativa per medici e strutture.
- Trasferire il rischio di esborso patrimoniale alle assicurazioni al fine di tutelare le strutture sanitarie e gli operatori sanitari da improvvisi attacchi finanziari.
Trasparenza e trasferimento dei rischi sanitari sono due dei cinque perni su cui si fonda la legge GelliYouSpecialist.it: Legge Gelli in Sintesi (per "Negati" del Diritto) assieme alla Sicurezza delle Cure, alle Responsabilità ed all’Appropriatezza.
Retroattività ed Ultrattività nel testo di Legge 24/2017
[ articolo 11: Estensione della garanzia assicurativa
Comma 1. La garanzia assicurativa deve prevedere una operativita’ temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell’attivita’ professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilita’ verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattivita’ della copertura. L’ultrattivita’ e’ estesa agli eredi e non e’ assoggettabile alla clausola di disdetta.]
Niente clausola di disdetta
A garanzia dell’effettività di tale ultrattività, la norma prevede anche che la stessa è estesa agli eredi del sanitario e che non è possibile assoggettarla a clausola di disdetta.
Obbligo di comunicazione entro 30giorni
Una regola generale che dovrà seguire l’assicurato è l’obbligo di dare avviso all’assicuratore di qualsivoglia sinistro gli sia stato denunciato nel termine massimo di 30 giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta o l’assicurato ne abbia avuto conoscenza.
Conclusioni
La norma in questione cerca di migliorare la trasparenza in tema di coperture assicurative imprimendo maggiori tranquillità agli esercenti le professioni sanitarie, il che, nelle previsioni del legislatore, potrebbe tradursi in una riduzione del fenomeno della medicina difensiva;