Centri Regionali per la Gestione del Rischio Clinico: di Cosa si Occupano?
La legge Gelli istituisce i Centri regionali per la gestione del rischio sanitario (CRRC) e la sicurezza del paziente. L’intento del legislatore è quello di avere un supporto regionale che formi e sensibilizzi gli operatori alla cultura della sicurezza attraverso i principi del “risk managment”.
L’intento del legislatore è quello di creare degli organismi con funzione di indirizzo e controllo
Perchè è così importante il risk managment ?
La gestione del rischio clinico in sanità , meglio chiamata risk management, ha come obiettivo quello di migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e aumentare la sicurezza dei pazienti e degli operatori.
A questo scopo impiega un insieme di metodi, strumenti e azioni per identificare, analizzare, valutare e trattare i rischi connessi all’erogazione delle cure
Degno di nota è il Modello Italiano per la gestione del rischio clinico che ha dimostrato dei benefici enormi in termini di riduzione di contenziosi e di abbattimento dei costi assicurativi per le strutture sanitarie che hanno avuto la certificazione.
Quali sono gli obiettivi della 24/2017 su questo tema?
Gli obiettivi che il legislatore i prefigge con l’istituzione dei Centri regionali del rischio clinico sono sostanzialmente due:
- la sicurezza delle cure attraverso i principi del risk managment;
- la trasparenza nei confronti del mercato assicurativo con la rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati di rischio e contenziosi;
Sicurezza delle cure e trasparenza sono due dei cinque perni su cui si fonda la legge 24/2017YouSpecialist.it: Legge Gelli in Sintesi (per "Negati" del Diritto) assieme alla, responsabilità sanitaria, all’appropriatezza ed al trasferimento dei rischi sanitari.
Articolo 2 e 3 : I Centri Regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente
Articolo 2
comma 4. In ogni regione e’ istituito,… il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, … all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita’… .
comma 5. All’articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all’interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l’evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione e’ pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria».
Articolo 3
Comma 2. L’Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente,.. i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonchè alle cause, all’entità, alla frequenza e all’onere finanziario del contenzioso. … .
Testo completo della legge Gelli 24/2017 – Gazzetta Ufficiale
Di cosa si occupano i Centri regionali per la gestione del rischio clinico ?
La legge Gelli all’articolo 2 comma 5 stabilisce l’impegno dei centro regionali il cui principale impegno è raccogliere da tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e privati seguenti dati (art.2 comma4) (art.3 comma2) :
- rischi;
- eventi avversi;
- cause degli eventi;
- frequenza degli eventi;
- entità del contenzioso;
- frequenza del contenzioso;
- onere finanziario del contenzioso;
I dati ottenuti vengono analizzati e trasmessi attraverso una relazione annuale (art.2 comma 5) da inoltrare ad un organo centrale deputato al controllo ed all’analisi di tutti i dati regionali pervenuti, ovvero all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.
La relazione annuale annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatesi all’interno della struttura dovrà poi essere pubblicata sul sito internet della struttura stessa.
L’esempio del CRRC regione Lazio per
Centro Regionale Rischio Clinico (CRRC) – contatti : crrc@regione.lazio.it
Presso la Regione Lazio è stato istituito il CRRC il 6 dicembre 2017 con istituzione CRRC regione lazio determina g.16829 .
La determina dopo aver la composizione del CRCC, ne attribuisce le seguenti funzioni:
- soddisfacimento degli adempimenti della legge 24/2017 ed eventuali decreti attuativi;
- supporto alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali (DRSPS) per la definizione delle politiche e degli strumenti relativi alla sicurezza delle cure;
- elaborazione di documenti (un tantino generico ndr) inerenti la sicurezza delle cure da sottoporre all’approvazione della DRSPS;
- definizione dei contenuti dei Piani Annuali di Risk Managment (PARM) delle strutture sanitarie regionali e monitoraggio della loro qualità e grado di implementazione;
- progettazione di iniziative formative e di attività di ricerca sulla sicurezza delle cure;
- esecuzione di Audit esterni a supporto e su richiesta del DRSPS per analisi di eventi di particolare rilevanza o in caso di richiesta di una second opinion ;
PARM – Piani Annuali di Risk Managment della strutture sanitaria della regione Lazio
Tutte le strutture pubbliche del Sistema Sanitario Regionale sono tenute ad elaborare un Piano Annuale di Risk Management (PARM), al cui interno definire ed esplicitare le linee di attività aziendali per il miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure sulla base degli obiettivi strategici definiti a livello regionale. Ogni PARM è approvato con apposita Delibera aziendale.
Consulta i PARM 2019 delle strutture sanitarie della regione Lazio
Conclusioni
L’intento del legislatore è quello di creare delle Centri regionali che abbiano funzioni di indirizzo e controllo sulle attività di risk managment a livello di singola struttura da un lato, e che si interfaccino con un’unità centrale (l’Osservatorio Nazionale delle Buone Pratiche sulla Sicurezza in Sanità) dall’altro.
L’Osservatorio, a sua volta, elabora i dati delle singole regioni e vi restituisce nuove indicazioni per migliorare dinamicamente il processo.
Negli immediati due anni dall’emanazione della legge c’è stata disomogeneità di comportamento e scarsa cooperazione tra le regioni. Al fine di creare un’omogeneità organizzativa sul territorio nazionale la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni ha realizzato delle linee di indirizzo a maggio 2018 per quanto riguarda le relazioni annuali sui rischi e gli eventi avversi (articolo 2 legge 24/2017).