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Pensi di aver subito un danno da mala sanità? Un errore del medico o della struttura che ti hanno causato un aggravamento delle condizioni di salute?

Dal 1 Aprile 2017 con l’approvazione della Legge Gelli la normativa in tema di risarcimento del danno è profondamente cambiata.  Il paziente che ritene di aver subito un danno per colpa della struttura sanitaria o dell’esercente la professione sanitaria che ivi lavorava allora ha un iter obbligatorio da porre in essere per far valere i propri diritti.

Step 1 | Azione diretta nei confronti dell’assicurazione

La legge prevede un semplice principio,  quello di poter fare un un’azione diretta sulla compagnia di assicurazione della struttura, e se c’è accordo in pochi mesi chiudere la faccenda  (come ad esempio avviene nel caso di RCA). Quindi il paziente può chiedere direttamente il risarcimento del danno senza il necessario intervento di un legale.

 

Step 2 | Tentativo di conciliazione obbligatorio

Se non ci dovesse essere accordo con la compagnia di assicurazione circa l’entità del risarcimento che questa vuole riconoscere allora prima di avviare una causa bisogna obbligatoriamente passare per il tentativo di conciliazione (art 8 legge 24/2017). Le parti dovranno seguire l’iter dell’accertamento tecnico preventivo ai sensi del 696bis del codice di procedura civile.

In pratica il paziente, a mezzo del suo avvocato, fa un’istanza al giudice competente. Il giudice convoca obbligatoriamente tutte le parti in causa compreso l’assicurazione e nomina un CTU perito del tribunale. Il principio della conciliazione obbligatoria è rafforzata da una clausola di sanzione pecuniaria per coloro che non si dovessero presentare.

Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Step 3 | Azione legale 

Poi se anche la strada della conciliazione obbligatoria non accontenta le richieste del paziente, questi potrà poi intentare la causa legale. Ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Ovviamente il paziente, in tutti questi step, avrà come unica controparte la struttura sanitaria se questa non è coperta da assicurazione.

 

Testi di Legge  – Articolo 7 ed 8 24/2017 ed art. 696 c.pc.

 

Conclusioni

Prima di esercitare un’azione di responsabilità civile,  quindi, chi crede di aver subito un danno dovrà comunque pendere parte ad un tentativo di conciliazione a partecipazione obbligatoria di tutte le parti, assicurazioni incluse, pena la non procedibilità della domanda di risarcimento.

Al consulente tecnico d’ufficio (Ctu) spetta il tentativo di conciliazione: solo in caso di insuccesso o trascorso il termine di sei mesi, si va in giudizio. Ti consigliamo di aprrofondire i seguenti temi: