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La legge Gelli innova rispetto al passato sotto il duplice profilo della responsabilità penaleLa responsabilità penale è quella che consegue alla commissione di un reato e cioè alla violazione di una legge penale. La sanzione può essere in denaro (multa – ammenda) o detentiva (reclusione- arresto); e della responsabilità civileLa responsabilità civile consiste nell’obbligo di risarcire il danno procurato ad un altro soggetto (privato o una pubblica amministrazione) a seguito della violazione di un contratto o di un’altra norma prevista dalla legge..

Il legislatore divide nettamente i due tipi di responsabilità, destinando al giudice penale l’articolo 6 ed al giudice civile l’articolo 7.

Con l’approvazione della legge “Gelli” l’aderenza alle linee guida ed alle buone pratiche clinico assistenziali ha un risvolto dal punto di vista legale.

 

Con la legge Gelli “l’imperizia”  è tollerata!

Con la legge Gelli se un paziente subisce un danno causato dall’imperiziaImperizia: mancanza di sufficiente abilità e della necessaria esperienza, soprattutto esercitando una professione eseguendo una prestazione di un medico, questi non ne è responsabile se ha seguito le Linee Guida o le buone pratiche clinico-assistenziali.

La legge innova rispetto al passato ed esclude la condanna penale di un esercente le professioni sanitarie che ha agito con imperizia ma ha rispettato le linee guida o le buone pratiche clinico assistenziali.

La ratio dell’articolo 6 della legge 24/2017 parte dalla considerazione che l’errore è umano e tutti i medici prima o poi sbagliano, ma l’avere una spada di Damocle sulla testa causa molti più danni al sistema Medicina DifensivaCos è la medicina difensiva: sintesi di Umberto Veronesi.

 

A condizione però che rispettiamo Linee Guida e Buone Pratiche

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le linee guida o le buone pratiche clinico assistenziali, se presenti.

Attenzione però che questa obbligazione non è perentoria! La legge prevede infatti  che non sempre è possibile applicare le linee guida o le buone pratiche  anche quando queste sono presenti.In questi casi ne esclude l’applicazione parlando di specificità del caso concreto. Ma vediamo il testo di legge.

 

La responsabilità Penale dell’esercente la professione sanitaria nel testo di legge 24/2017 articolo 6.

Comma 1. .. dopo l’articolo 590-quinquies del codice penale e’ inserito il rt. 590-sexies (Responsabilita’ colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario).
Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida…, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».

L’articolo 6 della legge Gelli modifica l’articolo 590 del codice penali ed apporta due innovazioni:

La prima innovazione è la modifica al “titolo” della colpa.
La legge ha intelligentemente modificato il titolo della colpa così come appare all’articolo 590 del codice penale, ha sostituito la locuzione “Omicido Colposo” con “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali” se il reato è commesso dagli esercenti le professioni sanitarie.
Quando sui giornali appariva “omicidio colposo” il medico subiva già una condanna mediatica che distruggeva l’immagine del medico e la sua reputazione prima ancora che venisse emessa sentenza.

La seconda Innovazione è il tema dell’imperizia.
Viene quindi introdotto all’interno del codice penale italiano l’art.590 sexies il quale prevede l’esclusione della responsabilità penale in carico a tutti gli operatori sanitari nei casi di imperizia qualora siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida.

Quando è responsabile il medico?

Il medico che  ha agito con imperizia e non ha seguito le linee guida rischia penalmente se ha causato danni!

Il Medico che ha agito con imprudenza Imprudenza: trasgressione delle norme dettate dalla ragione, con avventatezza ed esposizione di sé stessi o altri a pericolo, senza valutazione delle possibili conseguenze., negligenzaNegligenza: omissione del compimento di una azione doverosa o dell’adozione del necessario impegno, attenzione o interessamento nel compimento dei propri doveri. o dolo è responsabile pernalmente.

Quali sono gli obblighi per il medico?

La legge definisce l’atto sanitario, è un atto libero nella forma ma che ha una finalità preventiva, diagnostica, terapeutica, palliativa, e di medicina legale.

I professionisti sanitari  nel fare un atto terapeutico deve fare 3 cose
a) attenersi alle linee guidaLe Linee Guida (LG) sono documenti che forniscono raccomandazioni di comportamento clinico;;
b) seguire le buone praticheLe Buone Pratiche sono comportamenti clinici da seguire in base alle prove di efficacia desumibili dalla letteratura scientifica accreditata sia tutti i documenti, comunque denominati e di qualsiasi estrazione essi siano, purché elaborati con metodologia dichiarata e ricostruibile e basati su evidenze scientifiche in assenza di linee guida;
c)adeguarsi alla specificità del caso concretoLa Specificità del Caso Concreto è l obbligo per il clinico nel discostarsi dalle Linee Guida e dalle Buone Pratiche laddove c è ragionevole certezza di peggiorare gli outcome clinici generali., se non vanno seguite né le prime né le seconde!!

Nota.  Dato che questi elementi non sono mai oggettivi, questo è il  campo del contenzioso dove accusa e difesa si giocheranno la partita .

Cosa significa la specificità del caso concreto?

La legge valuta anche i casi complessi o particolari dove non è possibile possibile applicare le linee guida o parte di esse, infatti cita.. “… sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto…”

Questo disposto invero potrebbe generare confusione per i non addetti ai lavori perché impone un’obbligazione opposta alla precedente. In particolare il medico è obbligato a NON seguire le linee guida in determinati casi specifici.

In tutti i casi, dove c’è ragionevole certezza di peggiorare gli outcome clinici generali, il medico è tenuto a non osservare le linee guida.

Specificità del caso concreto. Nel caso concreto il medico non deve, per diversi motivi, applicare le Linee Guida o le buone pratiche, a titolo esemplificativo:
  • allergia specifica;
  • situazione di gravità che non permette anestesie;
  • casi di comorbidità in situazioni patologiche gravi;
  • risorse e tecnologie non presenti nella struttura sanitaria;
  • volontà del malato;
  • nuovissime ed evidenti innovazioni terapeutiche o tecnologiche aggiornate e già rientranti nella prassi che non sono state ancora certificate dall’ISS;
  • ecc

Ad esempio il  paziente oncologico che presenta comorbidità  e che non tollererebbe un’anestesia generale che sarebbe invece è appropriata e definita chiaramente nelle linee guida. Ebbene, seguire quelle linee guida gli metterebbe ragionevolmente a rischio la vita o peggiorerebbe la qualità della stessa.

È stato giusto escludere la colpa da imperizia?

Per fare un parallelo col settore aeronautico, è come condannare penalmente uno degli ingegneri informatici della boing che hanno progettato il software che hanno causato due incidenti sui Boeing 737 max.

La mancata previsione di un’eventualità critica nella progettazione del software della boing ha causato li eventi avversi. Di chi è la colpa ? Dell’ingegnere che ha lavorato alla stringa di codice? del project manager del team di progetto ? del supervisore?

La responsabilità è dell’intera società Boing! tra l’altro a nessuno verrebbe di condannare l’ingegnere che ha realizzato quella stringa di codice!

Anche se per assurdo  quell’ingegnere avesse agito con dolo, le responsabilità sarebbe comunque stata condivisa con gli addetti al controllo del software e dell’intera azienda.

È così funziona nelle aziende complesse, ed allora perché in sanità non deve funzionare allo steso modo? Allora la legge Gelli, allo stesso modo ha escluso la responsabilità per imperizia se si eseguono le procedure (linee guida)!

 

Un nuovo supporto per i magistrati, i “super” consulenti tecnici di ufficio

La complessità che emerge e che chiaramente metterebbe in difficoltà il magistrato di turno è ben tenuta in considerazione dal legislatore.  Per tale motivo infatti la nuova riforma Gelli, impone al magistrato la nomina di un team di specialisti a supporto del giudizio e non più di un generico perito con laurea in medicina e chirurgia.

Queste disposizioni, dovrebbero migliorare l’obiettivo giuridico della certezza del giudizio.

Cosa Succede in attesa dell’Emanazione delle linee guida?

Le linee guida non approvate secondo l’iter previsto dalla legge gelli non possono essere considerate nei giudizi sulla responsabilità sanitaria. Infatti, con la sentenza n.47748 del 19 ottobre 2018, chiamata a pronunciarsi in un caso di malasanità, ha specificato che “in mancanza di linee-guida approvate ed emanate mediante il procedimento di cui all’art.5 della legge n.24 del 2017, non può farsi riferimento all’art.590 sexies c.p., se non nella parte in cui questa norma richiama le buone pratiche clinico-assistenziali.

 

Approfondimenti: l’interpretazione della Giurisprudenza (La Cassazione Penale, Sezioni Unite, 22 febbraio 2018)

L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:
  • Sempre se l’evento si è verificato da negligenza o imprudenza, anche in caso di colpa “lieve”;
  • Sempre quando il caso concreto non è regolato da L.G. o buone pratiche clinico-assistenziali (quindi anche per imperizia nei casi di colpa lieve);
  • Sempre se la scelta delle L.G. o delle buone pratiche non risultino adeguate alla specificità del caso concreto (quindi anche per semplice imperizia e nei casi di colpa lieve);
  • Se l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione delle L.G. o buone pratiche clinico assistenziali adeguate, (tenendo però conto del grado di rischio da gestire e delle difficoltà tecniche dell’atto medico ??).


Quando la Colpa è definita  Grave?

il giudizio si sposta verso la Colpa Grave quando ad esempio chi esegue la prestazione commette un errore davvero grossolano e madornale, lontano dalla logica o in caso di prevedibilità dell’evento dannoso.  La colpa è equiparata a colpa grave inoltre quando si agisce con negligenza o imprudenza.

Ma la decisione circa l’effettiva gravità spetta sempre ad un Giudice che si esprime caso per caso. A titolo esemplificativo, nel diritto vivente si è sempre in presenza di colpa grave quando operiamo il “sito” sbagliato. La rimozione del rene sano costringe il paziente alla dialisi a vita.

Le statistiche dicono che nel 99% dei casi la colpa è lieve. Per chiarirci, in toscana, nel 2019, su migliaia di casi solo 15 si configuravano come colpa grave.

 

 

Conclusioni

Sotto il profilo della responsabilità penale la legge Gelli non apporta degli stravolgimenti ma delle piccole innovazioni che vanno in aiuto del professionista sanitario tendono a correggere le gravi distorsioni della giurisprudenza negli ultimi venti anni di diritto vivente.