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La Legge Gelli vuole migliorare la qualità del sistema sanitario  ridando lustro alla credibilità dello stesso migliorandone la trasparenza tra glia attori, in particolare ricerca un’alleanza terapeutica tra professionista e paziente ormai dimenticata.

L’argomento della trasparenza nella Legge Gelli è un argomento trasversale, presente in molti degli articoli del testo di legge e che ha come obiettivo non solo i pazienti, ma è rivolta a tutti i players del sistema salute.

 

Pazienti, Medici e Strutture non si fidano più l’uno dell’altro

I medici  lavorano nella paura di subire un’azione legale dai propri pazienti e ciò li porta a modificare il proprio comportamento clinico. In particolare, in alcuni casi sono portati ad una “difesa preventiva” prescrivendo terapie inappropriate in eccesso (over-use), in altre situazioni sono portati ad abbandonare casi clinici troppo rischiosi (cream-skimming).

Gli operatori, inoltre, spesso si nascondono ed evitano di compilare e soprattutto firmare cartelle sanitarie, certificati di pronto soccorso, cartelle di dimissioni ecc.

Questi fenomeni, che rientrano nel cosiddetto fenomeno della “Medicina Difensiva”, costituiscono un boomerang che alimenta la sfiducia dei cittadini verso medici e strutture sanitarie.  Questo ripercuote i suoi effetti distruttivi sul sistema sanitario in un loop vizioso, logorando qualità clinica ed assistenziale e finanze pubbliche.

Una fitta rete di disposizioni normative è stato ideato dal team del dott.Gelli per contrastare questo fenomeno, con l’obiettivo importante di agire sul coinvolgimento del paziente (patient engagement).

 

L’importanza del “Patient Engagement”

Patient engagement, nel contesto sanitario, vuol dire coinvolgimento attivo del paziente in tutto ciò che riguarda il suo percorso di cura. L’obiettivo del patient engagement è quello di favorire una maggiore autonomia e proattività del paziente nella gestione del proprio stile di vita in relazione alla malattia e del suo percorso di cura nell’ambito del sistema sanitario.

Uno studio condotto da Hibbard et al., (2013) su un campione di 33.000 pazienti affetti da patologia cronica e pubblicato su  Health Affairs

Health Affairs vol.32,NO.2 New Era Of Patient Engagement

What The Evidence Shows About Patient Activation: Better Health Outcomes And Care Experiences;

Hibbard J, Greene J. (2013)

,

ha dimostrato come un alto livello di Patient Engagement permetta di ridurre la spesa sanitaria fino al 21%, se questo dato fosse vero solo al 50% potremmo liberare risorse per circa 12miliardi di euro.  Lo studio citato ha evidenziato Il conivolgimento attivo dei pazienti, ovvero l’engagement, differisce dalla compliance, in cui l’enfasi è sul convincere i pazienti a seguire il consiglio medico.

Un paziente coinvolto ed attivo è più attento:

  • a seguire percorsi preventivi appropriati;
  • a farsi dare un aiuto dai propri caregiver trasferendo loro le giuste informazioni;
  • aa mettersi subito in contatto col proprio medico ai primi segnali di una malattia o di una complicanza.

Promuovere il Patient Engagement significa infatti aumentare la sicurezza e ridurre gli eventi avversi post-dimissione, cosa che inciderebbe direttamente anche sulla qualità  servizio sanitario.

Quali sono gli obiettivi della 24/2017 su questo tema?

Gli obiettivi che il legislatore i prefigge con la nuova disciplina della trasparenza dei dati sanitari e della tutela delle parti deboli è:

  • La ricerca di un’alleanza terapeutica attraverso una serie di norme e principi disseminati nel testo di legge;
  • la  tutela delle parti deboli attraverso la possibilità di reperire informazioni importanti circa eventi avversi delle strutture sanitarie, di avere accesso alla propria documentazione sanitaria, ecc;

La Trasparenza è uno dei cinque perni su cui si fonda la legge GelliYouSpecialist.it: Legge Gelli in Sintesi (per "Negati" del Diritto) assieme alla sicurezza delle cure, alla responsabilità sanitaria, all’appropriatezza ed al trasferimento dei rischi sanitari.

 

Obbligo di trasparenza per Le strutture Sanitarie

La legge all’articolo quattro impone per le strutture sanitarie degli obblighi di trasparenza a tutela dei pazienti, in particolare:

  • richiama l’obbligo del rispetto della legge nell’utilizzo dei dati personali del paziente;
  • obbligo di fornire copia della documentazione sanitaria relativa al paziente entro 7 giorni e 30giorni in caso di richiesta integrazioni;
  • di pubblicare sul proprio sito internet i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio;
  • obbligo di cooperare con i familiari del deceduto, se da questi richiesto, per valutare le cause del decesso ed far esaminare la salma anche da un medico legale di loro fiducia.
    nota. (è spesso un momento centrale ai fini dell’istruzione di una vicenda di ipotetica responsabilità medico-sanitaria) .

“La trasparenza dei dati” nel testo di legge 24/2017 

Art. 4  Trasparenza dei dati

Comma 1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all’obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30.6.2003 n.196.
Comma 2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto,…  fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico;…  eventuali integrazioni sono fornite, .. entro il termine massimo di trenta giorni … .
Comma 3. Le strutture sanitarie…  pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, verificati nell’ambito dell’esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) … .
Comma 4. … «2-bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l’esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia».

Testo completo della legge Gelli 24/2017 – Gazzetta Ufficiale

 

Trasparenza e “Tutela delle parti deboli” nella Legge Gelli

Come accennavo nella parte iniziale di questo contenuto l’obiettivo di donare trasparenza all’intero sistema è trasversale alla legge 24/2017.

È intento del legislatore infatti far dialogare tra loro gli stakeholders in sanità, imprimere fiducia reciproca e convergere tutti verso gli interessi dei pazienti-cittadini.

L’obiettivo della trasparenza passa anche per alcune disposizioni della legge in tema di tutela delle parti deboli, quali:

  • il Garante per il diritto alla salute (art.2) figura istituita da ogni regione che potrebbe ripristinare una minaccia o una violazione del diritto alla salute. Può essere interpellato gratuitamente da qualsiasi cittadino..
  • l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche (art.3)sulla sicurezza nella sanità deputato al controllo della diffusione sul territorio delle buone pratiche;
  • le nuove regole sulle organizzazioni che producono linee guida(art.5). Le regole che permettono l’accreditamento  ne controlleranno l’imparzialità, la rappresentatività, la trasparenza dei bilanci, l’assenza di conflitti di interesse con le aziende farmaceutiche, ecc);
  • il tentativo obbligatorio di conciliazione (art.8) con la consulenza tecnica anticipata rispetto al processo garantisce tempi processuali ridotti e riduce gli oneri per le spese legali a carico del sistema;
  • l’obbligo dicopertura assicurativa per tutti (art.10) , con retroattività ed ultrattività di 10 anni, rappresenta una tutela per l’intero settore, una sorte di “immunità di gregge” che limita i rischi per tutti distribuendoli sull’intera collettività;
  • l’azioni diretta del danneggiato (art.12) nei confronti della compagnia di assicurazione (o della struttura in caso di misure assicurative alternative) riduce i tempie ed oneri burocratici per richieste risarcitorie. Nota. Detta disposizione potrà essere efficace  con l’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 6 dell’articolo 1; 
  • l’obbligo di comunicazione al professionista (art.13), entro 10 giorni, dell’instaurazione di un giudizio promosso nei loro confronti, a pena di decadenza della rivalsa;
  • il fondo di garanzia (art.14) a tutela delle parti che per un motivo qualsiasi non riescono ad ottenere un giusto rimborso per i danni derivanti da responsabilità sanitaria;
  • le nuove regole per la nomina dei consulenti tecnici d’ufficio (art.15). che dovranno possedere adeguate e comprovate competenze rispetto alla specificità del caso oggetto del procedimento. Inoltre l’albo deve essere rappresentativo di tutte le specialistiche e professioni sanitarie;
  • i verbali ed il materiale prodotto durante le  attività di gestione del rischio clinico (audit) non possono essere acquisiti ed utilizzati nei procedimenti giudiziari. Questo tutelerà professionisti e strutture nelle fondamentali attività di risk managment;
  • l’informazione al paziente deve essere “completa(Legge 219/2017_Consenso Informato) per permettere alla persona di esercitare pienamente la sua autodeterminazione;

Conclusioni

L’intento del legislatore è agire sulla trasparenza e sulla tutela delle parti deboli in tutti i rapporti tra players in sanità:

  • Rapporto Medico-Paziente
  • Rapporto Struttura sanitaria – paziente- compagnie assicurative
  • Rapporto Struttura- Operatori- Sistema Sanitario

Sicuramente il primo intento è ritrovare l’alleanza terapeutica medico-paziente, espressione di pari libertà e dignità di diritti e doveri, pur nel diverso rispetto dei ruoli.

L’autonomia decisionale del cittadino, che si esprime anche nel consenso-dissenso informato è elemento fondante di questa alleanza terapeutica, al pari dell’autonomia e della responsabilità del medico nell’esercizio delle sue funzioni di garanzia.